LETTURE DEL BLOG N. 145.738 AL 7 SETTEMBRE 2025
Visualizzazione post con etichetta LEGATO 1617 SAN CORRADO. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta LEGATO 1617 SAN CORRADO. Mostra tutti i post

In esclusiva per L'Araldo del Santo e tutti i Devoti
la TRADUZIONE ITALIANA
del DOCUMENTO ECCEZIONALE
della nasciata fisica del SANTO CORRADO
dal volume AA.VV.
San Corrado Confalonieri
I Documenti Inediti Piacentini
edizioni Compagnia di Sigerico in Calendasco 2006
Traduzione dal latino per l'opera erudita del Proff. Gianni Boiardi

LEGATO DI SAN CORRADO

traduzione dal latino a cura di GIANNI BOIARDI



Nel nome del Signore, amen. Nell’anno 1617 della Incarnazione del Signore, quindicesima indizione, il giorno 9 agosto, nel Palazzo o meglio nell’anticamera del sottoscritto Vescovo di Piacenza alla presenza di Monsignor Giovanni Antonio Landolo, arciprete pievano di Bedonia e di don Paolo Camia, parroco di Valnure della Diocesi di Piacenza.

Il fatto è che il signor Conte Giovan Battista Zanardi-Landi ebbe ed ha grande devozione e rispetto per il Santo Corrado Confessore, la cui festività viene celebrata in tutta la Diocesi di Piacenza il 19 febbraio di ogni anno.

Tale San Corrado, come merita di essere detto, fu originario della città di Piacenza mediante la molto Nobile Famiglia dei Confalonieri che abitavano il territorio di Calendasco, nella parte del Ducato di Piacenza che è situata oltre il Trebbia.

Nel paese di Calendasco egli, il Signor Conte Giovan Battista Zanardi Landi, ha da parecchi anni numerosi poderi anche come successore di legittimi titoli della famiglia Confalonieri e come ultimo proprietario terriero provvederà che sia costruita ed eretta a sue spese una Cappella con il suo altare nella predetta chiesa parrocchiale di Santa Maria di Calendasco con il consenso e la soddisfazione, fra i tanti, del suo attuale Rettore, dedicata all’onore e sotto il titolo del predetto Santo Corrado; provvederà inoltre che la medesima cappella e l’altare siano forniti ripetutamente di tutte quelle cose che sono necessarie per celebrarvi il sacrificio sacro ed incruento della Messa, a lode ed onore de Dio onnipotente, della gloriosa Vergine sua madre e del predetto San Corrado e di tutto il Consesso dei Santi.

Inoltre, dal momento che l’Illustrissimo signor Conte Giovan Battista Zanardi-Landi con maggiore ragione pensa e consiglia la medesima cosa per un culto divino più sentito e perchè sia ancora più onorato San Corrado nella predetta Chiesa di Calendasco, per salute e per grazia e rimedio della sua anima e delle anime dei suoi predecessori e discendenti, provvederà anche, attraverso la base annuale e perpetua di una provvisione competente, affinchè sull’altare ornato ed eretto come sopra, sia celebrata sempre in futuro e debba essere celebrato, ogni singola settimana, almeno una messa feriale, solitamente in un giorno nel quale non cada qualche altra ricorrenza, o secondo il precetto di Santa Romana Chiesa o per una consuetudine consolidata, sia che debba essere osservata per devozione di tutta la Chiesa Piacentina, sia che essa sia per vivi o per morti.

Ciò sarà di grande vantaggio per il Rettore pro tempore della predetta chiesa di Calendasco e che inoltre nel giorno 19 febbraio della festività del predetto santo siano celebrate almeno tre messe, tanto nella detta festa quanto nella periodicità sopra descritta, sia attraverso il medesimo sacerdote Rettore pro tempore, sia attraverso un altro, altri della medesima volontà o ordine del Rettore, affinchè se ne abbia memoria almeno in quella parte che è detta ‘Memento’ e ci sia l’intenzione di dedicare preghiere al Dio sommamente buono per la salvezza delle anime del già citato signor Conte, dei suoi antenati e dei suoi discendenti e della anime a suffragio.

Avendo esposto a lungo il signor conte Giovan Battista Zanardi Landi la sua pia volontà e la sua decisione al molto reverendo presbitero Giovan Battista Marzani attuale Rettore e a tutti i parrocchiani di Santa Maria di Calendasco, che lui stesso si obbligava a richiedere che fosse accettato il detto carico delle messe pubbliche da celebrarsi ossia di almeno una feriale in ogni singola settimana di ciascun anno e in qualche giorno festivo e per quanto sopra non impedite, non più di tre Messe almeno nella festa dedicata a San Corrado, con preghiera, commemorazione ed anche nel Memento, etc. ed in suffragio delle anime e come sopra e mettendo le cose bene in ordine, come più sopra narrato.

Per questo all’Illustrissimo Signor Conte venne in mente di stabilire un salario annuo al fine di provvedere a tale peso, ‘come ad un abito indossato più volte e trattato; egli disse che era stato suo proposito essere complessivamente sufficienti 25 imperiali ogni singolo anno, ai quali lo stesso Signor Conte delibererà di aggiungere un valore ‘una tantum’ per ulteriore elemosina e per maggiore sicurezza, ossia un buon cappone, da assegnare al medesimo Molto Reverendo Rettore ed ai suoi successori.

Queste cose devono essere assicurate sempre nella festa di San Martino, anche come primo pagamento della prossima festa di San Martino, o posteriormente all’inizio di ciascuno anno alla sua Ottava, o al posto del salario annuo contabilizzato da 25 imperiali e del pari dell’unico cappone, così come sopra da risolvere annualmente e così come sopra disse ugualmente l’Illustrissimo signor Conte di essersi deciso a maggiore sicurezza e garanzia del medesimo signor Rettore e dei suoi successori, di cedere tanti denari e capponi al posto della predetta quantità in danaro da un solo affitto annuo che si dà al Signor Conte e ai suoi successori in una quantità enormemente maggiore.

Ciò si ritiene che possa essere pagato in perpetuo annualmente nella festa di San Martino o durante la festa dell’Ottava, da parte di Sebastiano dei Codeghini, abitatore del luogo di Campadone vicino alla città di Piacenza e confinante verso mattina con il predetto luogo di Calendasco.

Il Signor Conte e i suoi successori appositamente incaricati investivano con un affitto perpetuo Sebastiano Codeghino il quale, per i terreni risiederà sotto l’autorità della parrocchia di Santa Maria di Calendasco e per la casa nella località di Campadone.

Questo si accerta in un atto notarile dell’Egregio Signore Bartolomeo Crotti, notaio Piacentino, addì 26 novembre 1615.

Detto questo il Signor Rettore e i suoi successori, con la loro propria autorità e senza che ci possa essere la mediazione di una qualunque altra persona, traggono guadagno dalle mani del predetto Codeghino e di tutti quelli che erano come lui, questo varrà in perpetuo secondo la legge dell’Enfiteusi.

Nella fattispecie ciò varrà ogni anno nella predetta festa di San Martino, sempre con la predetta pensione annua, il predetto salario, senza cedere in questo obiettivo ad alcuna riserva; il signor Conte pensò di stabilire che anche lo stesso Codeghino fosse presente e che, riguardo alle cose scritte sopra e sotto, si obbligasse anche per i suoi propri successori, determinando, anche riguardo allo stesso parroco, una procura speciale ed irrevocabile nell’esigere un salario annuale perpetuo e come sopra, e dai debiti della confessione riscossi al medesimo Codeghino e da farsi annualmente come sopra.

Convenuto questo sempre espressamente e chiaramente, poichè attraverso tale concessione ed obbligazione non si creava nessun Diritto nuovo, tutto veniva lasciato alla discrezione dello stesso Reverendo Rettore ed ai suoi successori per i beni sopradetti soggetti ad Enfiteusi, nè in qualche parte di loro alla ragione del dominio diretto.

Tutte queste cose siano in tutto e siano comprese come riservate al predetto Signor Conte ed ai suoi successori. Al Signor Rettore sia concessa e riconosciuta la semplice esazione ed il diritto di esigerlo dal detto Codeghino, ai suoi successori e come sopra, la detta pensione annua, il salario di 25 imperiali e di capponi nell’affitto detto ‘di valore maggiore’, che annualmente è tenuto a pagare il detto Codeghino e come sopra al già nominato Signor Conte e niente di più.

Ciò tuttavia con l’aggiunta, espressamente allegata, che là dove in un prossimo tempo futuro si verificasse in qualche caso, e mezzo e via che la predetta enfiteusi verso il predetto Codeghino ed i suoi successori sia terminata, nel modo in cui sopra è fatta che i beni concessi a lui in enfiteusi e compresi nella predetta investitura siano restituiti al già citato Illustrissimo Signor Conte, o al suo successore, e che così sia consolidato direttamente l’utile dominio di quelli come possesso naturale e civile, nè quelle cose siano date, nè quelle cose siano date più ampiamente in un’altra enfiteusi perpetua ad un’altra persona che dovesse perseverare in tale sopradetta pensione annua di denari e di capponi, come detto sopra, verso il già citato Rettore e successori come in tale caso prestabilisce una nuova enfiteusi; il detto Signor Conte può assegnarsi il diritto che tutti siano obbligati ala medesima enfiteusi, compresi i successori, soprattutto vi siano obbligati i membri della famiglia Codeghino e dei suoi successori, con la facoltà di codesta cessione verso il citato Signor Rettore e come sopra per il pagamento della detta moneta e dei capponi o del loro valore, come nel caso precedente di valutare forse che il successore di tale enfiteuta come sopra, non sia tenuto ad un qualche pagamento di capponi e nonostante anche l’eventualità che i medesimi beni ad un tale successore, e sempre in enfiteusi, siano consegnati per un canone minore rispetto alle cose che al presente risultano consegnate dal predetto Codeghino.

Ciò si verifica nel caso del diritto finito e non rinnovato verso nessun altro, e per tutto il tempo e a qualsivoglia dei medesimi beni ad affitto totale, e che stessero soggetti al Signore direttamente o in parte, o come sopra, aggiudicati che non fossero affatto nel tempo a frutti ed interesse; soprattutto e prima di tutto le cose debbano essere estratte annualmente le dette libre di venticinque imperiali e il valore dei già detti capponi che si determinerà via via; intende che debbano essere stimati sui valori attuali ed il detto Signor Conte lo stima attorno a cinquanta solidi imperiali per ciascuno anno, e che ciascuna sia saldata una volta all’anno, al predetto Rettore nel tempo richiesto per la questione, dandone come sopra facoltà ed autorità al medesimo reverendo Rettore anche per tutto il tempo che i predetti beni staranno in situazione di abbandono o di ricusazione del predetto Signore, nel medesimo luogo o col fare o non fare altre forme di dono. Il parroco possa e sia libero di fare e di affittare o di assegnare le forme di dono attraverso gli affittuari o anche di percepire in prima persona dai loro appendizi o dagli interessi detti delle venticinque libre imperiali o il corrispondente del valore dell’unico cappone o i loro complementi, come da quel tipo di riscossione di cui si è parlato prima.

Detto questo, il Signor Rettore ed i successori siano certi, ora ed in futuro, di percepire, di avere ora ed in futuro, e di poter percepire in futuro ed in perpetuo il predetto salario annuale. Il predetto Sacerdote Giovanni Battista Marzani, attuale parroco già citato, volendo come dissi, dare il proprio consenso e cooperare in sè intimamente alla umana e religiosa predisposizione del Signor Conte Giovanni Battista Zanardi Landi in tutte le cose dette, bene individuate ed esattamente retribuite anche con un contratto, dopo averne data notizia a molte persone, soprattutto sacerdoti, riguardo a cose di questo genere, e ben motivate e spiegate, ne ebbe lodi diverse e furono esercitati ad accettare un impegno di tale tipo per la medesima ricompensa come ragionevole e competente per assolvere ad un tale impegno, soprattutto potendosi verosimilmente sperare e attendere uno sviluppo non piccolo del culto Divino in futuro nella sua predetta Chiesa, di fronte a tutto il popolo di Piacenza e potendosi prevedere un incremento della sua Diocesi verso il Glorioso San Corrado, presso Dio Ottimo Massimo, Onnipotente e meritevole, come è appurato dalle cose fatte sapere della sua vita pubblica; certamente quella maggiore devozione è da promuovere e deve essere stimolata nella predetta Chiesa di Calendasco, il medesimo luogo dal quale codesto Santo avendo tratto la sua origine terrena, come si riporta, avrebbe assistito veramente gli abitanti del medesimo luogo, Devoti del suo nome, per le grazie ed intercessione presso Dio Ottimo Massimo, prescriverà il predetto onere, e come sopra accettare per se e per i suoi successori pro tempore nella predetta Chiesa, e come sopra, per il salario annuo, così come per il già citato Illustrissimo Signor Conte per se e per i suoi successori, di costituire e assegnare rispettivamente, nel modo sopraddetto e narrato, e al quale come sopra vengano dati il consenso e l’approvazione dell’Illustrissimo Rev.mo Vescovo e Conte di Piacenza, oppure del suo Illus.mo e Molto Reverendo Signor Vicario Generale, nelle altre cose spurie e non in altro modo.

Questo è ciò che dissero personalmente i predetti riuniti Molto Rev. Signor Presbitero Giovan Battista Marzani figlio del Signor Corrado della Vicinia di S. Savino Piacentino, Clerico e Sacerdote Piacentino ed al presente Rettore della Chiesa Parrocchiale di S. Maria di Calendasco, già citato da una parte, e l’Illust.mo Conte Giovan Battista Zanardi Landi Conte di Veano, figlio dell’Illust.mo Signor Antonio Maria della Vicinia di S. Antonino Piacentino dall’altra parte, e alla presenza dell’Illustrissimo e Dev.mo Signor Conte Rangoni, per grazia di Dio e della Santa Sede Vescovo e Conte di Piacenza, essi dissero, e furono cose dichiarate pubblicamente, anche per la presenza e per l’autenticità giuridica di questa Illust.ma e Signora Donazione, che questa cosa era stata vera, e che questo contratto e la prima prescrizione da sostenere, e che hanno partecipato a questo trattato accordandosi tra di loro, e si accordarono per le convenzioni e i patti sotto riportati, ed a un mutuo accordo quindi con le dovute stipule e interventi ed anche con un accordo intervenuto con me Notaio sottoscritto, come in pubblico ufficiale, e altrimenti di qualsivoglia persona di cui interessi, e in qualsiasi modo possa essere verso tutti e verso ognuno nel presente Instrumento, da qui in poi rispettivamente contemplate e riunite, e come sotto.

Per prima cosa infatti il predetto Molto Reverendo Signor Presbitero Giovan Battista Rettore ante detto, promise e fu d’accordo per se e per qualsiasi dei suoi successori in perpetuo nella rettoria della Chiesa predetta di Calendasco, come sopra prefato al predetto Illust.mo Signor Conte Giovan Battista, responsabile per se e per i suoi eredi e successori, e specialmente nei già citati suoi buoni poderi, e possedimenti nei predetti luoghi di Calendasco e Campadone, e come sopra celebrare e far celebrare sempre e in perpetuo nella Cappella e all’Altare di San Corrado da non molto tempo eretta nella predetta sua chiesa Parrocchiale ed esistente dentro la stessa Chiesa entrando nella detta Chiesa attraverso la sua porta minore, che guarda verso il Castello di Calendasco, e così verso nulla horam e immediatamente ornata e rispettivamente munita con le cose necessarie affinché sia messo in essere sopra il medesimo Altare il Sacrificio Sacro Santo della Messa, almeno una messa feriale qualsivoglia alla settimana, almeno in un giorno nel quale non cada qualche altra festa della Santa Romana Chiesa, o della costituzione civile o dalla consuetudine e che debba essere osservata da tutta la Chiesa Piacentina con devozione sentita e partecipata, sia che questa messa sia per i vivi che per i morti, per scelta e volontà del medesimo Molto Rev. Signor Rettore pro tempore, e come sopra, e inoltre nel giorno anniversario della sua festività dello stesso S. Corrado che si celebra il giorno 19 febbraio di ogni anno, e come sopra almeno altre tre messe dello stesso Santo, in modo tale che in ognuna di queste Messe ci sia sempre e ci debba sempre essere la commemorazione almeno nelle preghiere personali, oppure nel memento pro salute, e per suffragio rispettivamente dell’anima dello stesso Signor Conte e delle anime dei suoi antenati e discendenti, affinché Dio Onnipotente si degni elargire la Sua infinita misericordia e la salute a loro in questo secolo, e per la sua grazia e nel futuro la pace e gloria eterna, così che le predette tre messe nel futuro siano sempre celebrate e si debbano celebrare ognuna con tutti i doni e le abbondanze del molto Rev. Signor Rettore pro tempore come sopra, e che il predetto Altare per questo scopo sia sempre ben tenuto e munito delle cose necessarie, senza nessuna riserva, poiché così è stabilito, di contro d’altra parte per il salario di tutte le predette messe, così come sopra, e nel modo di cui come sopra, e da celebrare in altro modo, l’Illust.mo Signor Conte Giovan Battista decise e assegnò per se e per tutti i suoi eredi e attualmente nei predetti suoi Beni di Calendasco e Campadone e come sopra, al predetto Sacerdote Giovan Battista Marzani moderno Rettore ed i suoi successori nella rettoria nella predetta Chiesa di S. Maria di Calendasco in perpetuo, assegnò un salario annuale sia come prestazione annuale di 25 imperiali e pari alle once di buoni Capponi al medesimo Rev. Signor Rettore e come sopra da pagarsi in perpetuo nella Fsta di S. Martino oppure nella sua ottava cominciando il primo pagamento nella Festa di S. Martino, oppure come sopra nel prossimo futuro attraverso Sebastiano Codeghino figlio di un certo abitatore del luogo di Campadone predetto, anche lui presente e che ha accettato e ha promesso di pagare per se e per i suoi successori nella predetta e sottoscritta Enfiteusi, anche con le dovute obbligazioni dei beni riportati, e con altre clausole necessarie e opportune anche riguardo al consenso e alla volontà dell’Illust.mo Signor Conte Zanardi Landi e dei suoi discendenti diretti come sopra, e come sotto a lui presenti e con lui in accordo, e così anche di colui che dà il mandato a codesto Codeghino ed ai suoi successori come sopra, e di colui che paga e calcola materialmente quanto sia per la predetta somma di denaro e di capponi così come sopra determinata, e quella attraverso il medesimo Codeghino e come sopra, e come sopra al già nominato Signor Rettore e come sopra per quanti anni sarà devoluta; ed ogni anno sarà riportata ed esibita attraverso il predetto Codeghino la debita dichiarazione di pagamento; e come sopra allo stesso Il.mo Signor Conte, e come sopra e non altrimenti finché sarà in vita lo stesso Signor Conte e come sopra per le leggi del rimanente affitto dello stesso affitto annuale, e allo stesso modo per di Discendente diretto di tutti i supposti beni del sopraddetto Enfiteuta, e da lui in qualche modo dipendente, con la quale in nessun modo nè siano trasferiti come sopra a rata del medesimo affitto, nè si possano dire trasferiti verso il predetto Rettore e come sopra, perché anche così furono stabiliti da quei libri novanta imperiali, e corrispondenti a 2 buoni capponi, capponi che lo stesso Codeghino come sopra è tenuto a pagare in perpetuo al predetto Ill.mo Signor Conte, e come sopra ogni anno alla Festa di S. Martino o sotto la sua ottava per il fitto perpetuo delle cose e dei terreni posti nel già citato luogo di Campadone, e dichiarati dell’Instrumento di investitura, verso il signor Codeghino e Giovanni De Gabini verso il signor Codeghino, ed in sodalizio con Giovanni De Gabini, per volontà dell’Ill.mo Signor Conte e rogatura del Signor Notaio Crotti e come sopra.

A Codeghino, uomo al quale concretamente verso il citato Giovanni De Gabini è obbligato in sodalizio, come sopra il predetto Ill.mo Signor Conte attraverso alcune cose che ha detto, ha fatto, dica o faccia, attualmente non intende fissare prima con il presente Instrumento, il valore della cosa, così che il predetto forte pagamento come sopra non avvenga attraverso il predetto Codeghino, e come sopra rimanga salvo e illeso il diritto del denaro e riguardo al detto De Gabinis rimanga intatto, anche per la parte soprascritta ceduta come sopra, ne da lui in caso di un pagamento come sopra, non sia stato rescisso e così lo dichiari pubblicamente in futuro il predetto Molto Rev. Rettore e avvenga come sopra, e avvenga nel luogo, ed il diritto del predetto Ill.mo Signor Conte rimanga, e come sopra quanto sia ne più ne meno per la semplice esazione delle predette venticinque libbre pari a once di Cappone, dal detto Codeghino Enfiteuta debbano essere pagate annualmente come sopra, e non in altri modi siano determinate quelle cose in modo diverso da come le decise il citato Signor Conte con il Rev. Rettore, e come sopra con un Procuratore speciale e irrevocabile nei riguardi della predetta esazione, che deve essere fatta così come sopra riguardo alle cose che si devono riscuotere, e le dichiarazioni che si devono fare, da mettere nel luogo giusto, sia il grande diritto reciproco dell’utile dell’esazione annuale e come sopra e non in modo diverso perché è stabilito così.

Stabilito tuttavia questo che dove e quanto in qualche tempo futuro sia toccata la predetta Enfiteusi, nei riguardi di Codeghino e De Gabini e ai loro successivi successori in sodalizio e fatta come sorpa e in qual caso debba essere chiusa, così che quei beni Enfiteotici non sussistano più ampiamente nei confronti di Codeghino e De Gabini o dei loro rispettivi successori Enfeteotici in sodalizio, di quelli che riguardo a De Gabini il medesimo Signor Conte parlò in abbondanza e volle che fossero tenuti ed obbligati alle cose dette, e nel modo predetto, in caso di deficienza del predetto Codeghino, e dei suoi eredi come sopra, così che i beni Enfiteotici siano ritornati al padrone diretto e l’utile danno feudale sia consolidato in proprietà diretta e come sopra, e quelle cose successivamente non siano date di nuovo in Enfiteusi a nessuna altra persona nè in toto ne in parte, terra che non essendo sufficiente per l’affitto annuale da cui si ricava, per il pagamento integrale di tutto l’ammontare di quell’utile annuale, e come sopra, in qual caso, in quei casi, fino a quando quei beni staranno presso il Dominio Diretto in tutto o in parte come sopra, e per la parte calcolata che rimane che è stata data nuovamente in Enfiteusi come sopra, e che volle e vuole lo stesso Signor Conte, cedere soprattutto per quella quantità che soccorre al pagamento del già detto appendizio; e come sopra stiano e vengano recepite le cose poste e soggette delle predetta prestazione annua di denari, capponi o del loro rispettivo valore come sopra, oppure per il loro complemento, come sopra, che debbano essere certamente estratte sia dai frutti anche dei medesimi beni sia col fare una stima degli appendizi, ora citati Capponi in cinquanta solidi come sopra; debbano essere pagati al predetto Signor Rettore sia che gli stessi beni siano portati attraverso liberi Massari, sia per fittavoli, dando anche da ora e per tutto il tempo che lo decise il Signor Conte attraverso di sé ne diede autorità e facoltà al Signor Rettore e come sopra i già detti rispettivi beni ritornassero come sopra, e non in un modo diverso, di dare quelle cose a Massarizio, o di affittarle a tempo per altrettante volte per il conseguimento di quei frutti o di quegli appendizi rispettivamente di quei frutti di quella rispettiva già detta pensione annua integralmente computata, tuttavia prima di quella parte che sarebbe da percepire dalla parte dei già consegnati di nuovo in Enfiteusi, poichè anche così fu stabilito.

Analogamente fu stabilito che dove e quando in qualche futuro tempo si cessasse, che Dio non voglia, attraverso la persona del Rev. Signor rettore pre tempore nella predetta Chiesa di S. Maria di Calendasco, di persistere come sopra nella celebrazione delle predette messe, sia da parte sua o di un altro sacerdote di sua nomina, come sopra, e si cessi di persistere nella maniera di mettere in pratica tutte queste cose come detto, in quel caso o in altri casi, in cui ciò avvenga, allora cessi anche il già predetto salario e la predetta elargizione come sopra, anche per parte del tempo di quell’anno o degli anni nel quale o nei quali accada che siano cessati come sopra, anno o anni che debbano essere computati dalla Festa di S. Martino precedente tale cancellazione, e dopo tante volte la medesima cessazione e ogni volta che cada come sopra il medesimo pagamento dell’appendizio o salario, debba essere pagata per tale parte stimata attraverso il citato contadino Enfiteuta pro tempore come sopra, a Dominio diretto dei beni Enfiteotici come sopra, non ostante la cessione anche ad altri dei quali nel presente Instrumento, senza alcuna riserva.

Così che, tuttavia, quando il citato Rev. Signor Rettore o qualche suo successore pro tempore come sopra, avrà voluto di nuovo ritornare alla celebrazione delle messe come sopra, ritorni anche il pagamento della citata pensione o dell’appendizio da farsi come sopra al citato Rev. Rettore celebrante per la parte determinata di quell’anno in cui avrà voluto incominciare a celebrare, e siano computate come anche così stabilito sopra, perché anche così fu stabilito.

Nuovamente fu stabilito che l’iscrizione fatta fare mediante il citato Ill.mo Signor Conte, nel Sacrario della Chiesa di Calendasco, in memoria dell’impegno per la celebrazione delle Messe già dette, così come sopra da celebrare, quella di nuovo in perpetuo debba essere soggetta a manutenzione e altrettante volte l’opera sarà restaurata mediante il Signor Rettore pro tempore e con proprio carico finanziario, come sopra, in modo tale che si possa facilmente vedere e leggere dalle persone che hanno scienza di lettura nel caso lo volessero, e ad eterna memoria della vicenda, perchè così è stato stabilito.

Ugualmente fu stabilito come sopra, ed altre cose disse il già citato Signor Conte, e fu dichiarato pubblicamente che lui non era giunto alla costituzione del citato salario con lo scopo che non si debba avere nessun motivo di pena dal calcolare il citato salario, da qualsiasi causa, e per quanto riguarda il reddito della Chiesa di S. Maria di Calendasco il Signor Conte intende che il predetto impegno delle Messe note, sia esclusivamente personale del Molto Reverendo Rettore pro tempore della detta Chiesa come sopra; per conseguenza quella dotazione sarà ed è come sopra, semplicemente applicata dalla medesima persona, non ai redditi della medesima Chiesa come sopra; perché anche così fu stabilito.

Le quali cose, in tutto, e prese una per volta, contenute nel presente Instrumento, le predette parti stipulanti reciprocamente promisero di firmare e di non contravvenire sotto ammenda e di più tutte quelle cose con l’ordine del Signor Conte di obbligare tutti i suoi beni presenti e futuri, ed il predetto Rev. Signor Rettore obbligava i beni della Chiesa, sia per costituire il fondo, che per rinunciarvi, e che tutte le cose erano state e sono vere, e che ognuna delle parti osservarono di attenderla e lo promisero anche con un giuramento, perché fossero garanti dell’atto notorio, tutte le già citate cose, rispettivamente recitate e scritte alla presenza e all’ascolto del citato Ill.mo D.n D.s Signor Claudio Rangoni, per grazia di Dio e della Sede Apostolica Vescovo Conte di Piacenza, il quale sedendo davanti al Tribunale sopra una Cattedra lì collocata per questo scopo, e dal medesimo scelta per il suo Tribunale idoneo, come dissi prima ben soppesate, tutte le predette cose approvò confermò e lodò, e approva conferma e loda, e a tutti globalmente e ad ognuno personalmente, conosciutone le motivazioni particolareggiate , per tutti e per ognuno, e dopo aver osservate le debite formalità della legge, dalla pienezza della sua autorità Episcopale, interpose e interpone parimenti e decreta.

E riguardo alle cose dette, cordialmente l’Ill.mo Rev.mo Signor Vescovo affidò a me Notaio queste informazioni, e le altre parti chiesero a me notaio che io stilassi un Documento Pubblico.

I. F. P. Io Giovanni Francesco da Parma, notaio pubblico piacentino per l’autorità

della Chiesa e dell’Imperatore, inserito nell’elenco della Curia Romana e

Cancelliere della Curia Episcopale partecipai a questi avvenimenti e di

fronte al dovere professionale di Maestro Notaio brevemente produssi un

Documento, confezionato materialmente da altra mano, un Documento che

io sottoscrivo in fede alla presenza delle persone.

Dal Volume edito in Calendasco nel 2006


IL LEGATO SANCTI CONRADI 1617



Già in due importantissimi volumi editi in Piacenza nel 2005 e 2006 si evidenziano nuovi fatti storici mai pubblicati dalla storiografia del Santo, in effetti è plausibile e logico che a Noto non potessero pubblicare documenti degli Archivi piacentini: è toccato a noi ricercatori e storici di Calendasco ritrovare questi favolosi Atti notarili Diplomatici sensazionali.

La storia del Santo, ora unita a quella già certa e ben pubblicata a Noto in Sicilia, ora si avvale di queste recenti ma importantissime scoperte d'Archivio per mano del ricercatore Umberto Battini.

Il Legato fatto in CURIA Vescovile a Piacenza davanti al Vescovo Conte mons. Claudio RANGONI che lo approva, conferma e decreta, è per volontà del Conte GiovanBattista Zanardi-Landi assegnato alla chiesa di Calendasco in data 9 agosto 1617, redatto dal Notaio e CANCELLIERE EPISCOPALE Piacentino GiovanFrancesco De Parma è “ad devotionem et reverentiam versus Sancti Conradum Confessorem” la cui festa è ricordato essere celebrata nella città di Piacenza “et Diocesis Placentina” il 19 febbraio e che Santo Corrado “oriundus de predecta civitate” ed altresì della Illustrissima Famiglia dei Confalonieri abitante nelle loro dimore poste nel luogo di Calendasco.

La erezione della Cappella dedicata al Santo che “subinde ornavi et munivi” cioè che veniva tutta decorata e fornita del necessario affinchè fosse possibile celebrarvi messa è tutta a spese dello stesso Conte specificando che la “Capella et Altare S.ti Conradi” eretto nella chiesa di S.Maria di Calendasco è posto nella parte sinistra “per eius Portam minorem respicentem versum Castrum loci predicti Calendaschi et sic versus nullam horam” e come ancora oggi appare, sebbene modificato nel tempo e in special modo nel 1700 con i lavori di ampliamento della stessa chiesa, è situato vicino alla porta minore posta verso il castello e entro la qual porta essere quella finestra romanica della chiesa medievale.

Le cappelle della chiesa col tempo vennero eliminate lasciando solo le pareti con una piccola rientranza, basti pensare agli anni 1970 quando per i lavori che vennero eseguiti, le cappelle che erano ancora esistenti nella parte destra entrando nel tempio, furono abbattute mantenendo la attuale struttura.

Nel Legato viene lasciata la rendita relativa al possesso posto in Villa Campadone, poco discosti dal Borgo, che è dato in enfeteusi ad un certo Codeghini che ha l’obbligo di mantenere e migliorare il fondo e versare il prezzo del fitto al “rectore” della chiesa assieme “ad unuis caponi”.

Il “moderno Rectore” della chiesa si obbliga “in perpetuum” a celebrare ogni giorno una messa all’altare di S.Corrado con “memento dello Zanardi-Landi” e celebrare la messa solenne, senza memento, il 19 febbraio giorno della festa del Santo.

Quello che emerge è che il Legato nelle sue espressioni iniziali vada ad evidenziare senza mezzi termini della discendenza del Santo e della sua nascita in Calendasco, in eodem loco iste sanctus ut praefertur vitam terrenam duxerit ricordando che i Confalonieri furono “iuribus” nel borgo e in villa Campadone prima di lui stesso Zanardi-Landi.

Anche circa al culto del Santo appare chiaro essere già esistente sebbene solo da ora, epoca tra l’altro in cui il Santo fu conosciuto in tutta la penisola aprendo il culto a tutta la chiesa, inquanto in Calendasco il culto non era da impiantare ma da accrescere prova era che già tante erano le grazie ricevute dalla gente del posto e questo viene chiaramente specificato.

I DOCUMENTI INEDITI piacentini

Dal volume edito dalla Compagnia di Sigerico in Calendasco nel 2006

“SAN CORRADO CONFALONIERI I DOCUMENTI INEDITI PIACENTINI”



autori vari a cura di Umberto Battini


Premessa

In questi ultimi anni a Piacenza c’è stata una riscoperta molto accalorata della figura del santo piacentino Corrado Confalonieri. Intorno a questo illustre personaggio si è sviluppato un nuovo filone di ricerca storica basata principalmente sui documenti contenuti negli Archivi.

E così è stato necessario rivedere e correggere alcune vecchie tesi che non avevano base documentale ma che egualmente la buona fede della gente aveva preso per certe, e quindi con prove scritte quali sono appunto un atto antico conservato in archivio oppure una vecchia mappa del tardo 1500 si sono smontate e ricostruite su base scientifica quelle tesi d’annata ormai superate.

In questo efficace lavoro sono messe in chiaro per mezzo appunto di documenti antichi e non solo, alcune questioni che ‘girano’ attorno alla figura del santo di Piacenza e che interessano lo studioso e l’appassionato di storia, proprio perchè sono rivolte all’ambiente ed al territorio che lo hanno visto nascere e convertirsi prima della partenza per la lontana Sicilia.

E cercando nomi di luoghi sulle carte che datano dal primo medioevo fino al 1600 e cercando anche sulle nuove ed antiche mappe si riescono a fare dei collegamenti che uniscono un territorio ad un modo di essere comune a tutta una popolazione varia ma unica e disposta lungo l’asse del fiume Po.

Le piccole località scomparse o esistenti, le frazioni comunali, i corsi d’acqua più o meno capienti, i molini, le chiese ed i castelli, le strade ed i confini rurali, ancora oggi parlano a chi è attento di ciò che rappresentano o hanno rappresentato nel tempo.

Dopo l’eccellente volume “San Corrado Confalonieri il cercatore di Dio”, edito sempre dalle Edizioni Storiche della Compagnia di Sigerico di Calendasco nel 2005, che colmava un vuoto piacentino sull’argomento di bren quattro secoli, con quest’ulteriore lavoro, la cui cura è stata a me affidata, si porta alla conoscenza degli studiosi e dei devoti di Piacenza, di Noto, di Calendasco e di ogni luogo e dove, di ciò che in oltre dieci anni di silenziosi ma continui e decisi Studi e Ricerche su San Corrado e la Sua Nobile Famiglia Confalonieri, sono stati gli esiti a volte unici, inediti, inaspettati e eccezionali cui ci si è imbattuti.

Segno questo che la ricerca mai si può dire conclusa, e nel nostro caso, ha voluto significare che nel piacentino rare erano state, fino ad ora, serie ed approfondite ricerche d’Archivio su questo Santo.

Quando circa dieci anni fa mi imbattei nel ‘Legato Sancti Conradi’, frugando nell’Archivio della Parrocchiale di Calendasco grazie al significativo appoggio dell’allora Arciprete parroco don Carlo Maria Ossola, mai avrei immaginato di fare una scoperta così rivoluzionaria ed eccezionale sul Santo eremita piacentino cioè che in Calendasco egli vi fosse nato fisicamente. Queste lunghe e fitte 27 pagine scritte in latino con la penna d’oca in una ottima scrittura corsiva, dopo pagine e pagine di dati e termini giuridici proprii di una Scrittura Pubblica fatta dal notaio e Cancelliere della Curia di Piacenza Giovan Francesco de Parma dinnanzi al Vescovo Claudio Rangoni, alla pagina 12 mi indicava senza mezze misure, in modo chiaro e inconfutabile: che san Corrado aveva avuto la sua origine terrena qui a Calendasco.

Entusiasta, ma senza eccessiva enfasi comunicai la scoperta a padre Andreozzi ed altri amici e devoti con me impegnati nel recupero di questa eccellente Devozione piacentina. Seguirono i 4 Convegni Nazionali di Studi corradiani, con Partner Organizzativo la Banca di Piacenza, e nel 3° Convegno di Piacenza nel 2000, presentai in una relazione principalmente basata sulle mie scoperte d’Archivio sull’hospitale di Calendasco, luogo del primo ritiro del Santo alla conversione, anche ciò che avevo scoperto essere contenuto nel ‘Legato’. Sebbene la notizia fosse importantissima al momento venne recepita con le famose ‘pinze’: ma una analisi scientifica, paleografica e diplomatica dell’importantissimo documento non ha lasciato dubbi: l’intero Atto è formalmente perfetto e giuridicamente valido, consegnato e approvato dal Vescovo di Piacenza perchè in tutto ciò che vi si affermava, fosse oltre che confermato, pure così decretato.

In questo Volume al Capitolo 1 abbiamo due importanti saggi a cura di p. Lino Temperini TOR, docente alla Pontificia Università Francescana ‘Antonianum’ di Roma e Direttore delle Editrici Franciscanum di Roma oltre che della Rivista Internazionale di studi francescani ANALECTA TOR, in questi ottimi saggi di Lino Temperini riusciamo a percepire in quale ambiente sociale e religioso fosse inserito san Corrado, quale importanza aveva il movimento Terziario dei laici francescani, uomini e donne, ed ancora di quanto seguito ebbero i Penitenti Terziari francescani a Piacenza, al punto che scopriamo che proprio qui a Piacenza nel 1280 vi era stata una riunione grandiosa che vide confluire Terziari dalle Marche, dall’Umbria e da tutto il nord Italia, riunione che può essere assurta quale primo grande Capitolo Generale dei terziari francescani.

Nel Capitolo 2 sono contenuti una serie di saggi relativi agli studi che ho personalmente compiuto nel piacentino, e che vedono essere occorse notevoli novità che andranno a concretizzare e per certi casi, rinnovare gli studi datati, perfezionando certe vecchie tesi, che le nuove indagini d’Archivio hanno portato alla luce, quali ad esempio ‘il sutta’ e ‘il supra’, e poi la nascita ed il ‘Legato’ e la concretezza del luogo del ‘gorgolare’, e dell’hospitale dei penitenti, il luogo dell’incendio, la questione se il santo fosse o meno sposato ed altri argomenti.

Il Capitolo 3 contiene la lettura paleografica del ‘Legato’ con la trascrizione latina, per mano e grazie all’esperienza di mons. Salvatore Guastella, insigne studioso netino, che in questi anni ha dato alle stampe ottimi e numerosi Studi, Ricerche e Saggi storici, tra i maggiori cultori ed esperti della devozione a san Corrado Confalonieri.

Nello stesso Capitolo 3 è contenuta la traduzione dal latino all’italiano del ‘Legato’ per l’opera paziente ed erudita del proff. Gianni Boiardi, colto ed esperto classicista.

Questo Volume nasce quindi dalla cooperazione gratuita e sincera di tutti questi singoli Autori. E gli Autori hanno reso concreto in modo storico e preciso il santo eremita piacentino, contestualizzato in maniera notevole nella ricca indagine che è stata condotta.

A me, quale piacentino e natio dello stesso luogo del santo Corrado, spetta l’obbligo e l’onore di ringraziare con debito profondo di stima e riconoscenza i carissimi p. Lino Temperini TOR S. Francesco, mons. Salvatore Guastella e il proff. Gianni Boiardi.

Poter presentare a tutti gli innamorati della storia piacentina queste pagine, ricche di Studi di eminenti studiosi, su alcuni aspetti della vita di san Corrado piacentino, è motivo di grande soddisfazione ed augurio che possano infondere nel lettore la voglia di guardare con occhio meravigliato quello che tutti i giorni gli si mostra davanti e che si credeva non possedesse storia; una storia, quella civile e religiosa che sono immancabilmente unite insieme e sempre attuali.

Concludo con una curiosità:san Corrado inizia la sua ‘storia’ andando a caccia, cercando nel fitto bosco la selvaggina da stanare; quando si converte e poi da Calendasco parte e arriva in Sicilia, dapprima viene egli stesso reso ‘preda’, avventandogli contro dei cani; finalmente a Noto, nella sua bella Valle, in una grotta può darsi alla vita eremitica. Qui morirà nel 1351. Segue tutto un iter che lo porterà a divenire prima venerabile per la sola Noto e Siracusa, poi per tutta la Sicilia ed infine, Santo della Chiesa tutta, e ormai agli inizi del 1600 è così che a Piacenza si conosce del Santo piacentino. Calendasco lo ha quale Patrono da subito, da quattrocento anni, però di san Corrado si era certi solo della sua nascita ‘spirituale’ nel paese. Siccome era piacentino, ed i Confalonieri Nobili di questa città, ancorché in Castrun Calendaschi vi sia la certezza di duecento anni come loro feudo, non si sapeva con certezza di dove fosse: per convenzione si diceva nato a Piacenza.

Così a me toccò di ritrovare nel ‘fitto’ di quel manoscritto conservato nell’Archivio della chiesa di Calendasco, quella importantissima indicazione storica, che il Vescovo di Piacenza e i convenuti in Curia ebbero a cuore di tramandare ai posteri.

Che cioè a Calendasco san Corrado era nato fisicamente.

Quando Corrado andava a caccia, secondo l’uso medievale, mentre egli attendeva con l’arco già pronto con la freccia la preda, là nel fitto della boscaglia, tra le sterpi, vi erano coloro che erano addetti a far rumore, muovere le sterpi, battere ferri per spaventare la selvagggina e farla fuggire tra i prati, in luogo visibile, pronta alla cattura da parte dei cani e dell’uomo. A me è toccato ‘scovare’ il luogo d’origine di san Corrrado, Calendasco.

Questi servitori e battitori per la caccia, erano detti ‘battini’.

Non sò quanto possa valere, di certo però, io che mai ho praticato la caccia, ho l’onere di portare questo antico cognome.

Umberto Battini

I DOCUMENTI INEDITI: LA NASCITA


SAN CORRADO CONFALONIERI.
La ricerca d'Archivio ha prodotto questi Studi a più mani, che ho curato personalmente.
Sono emerse testimonianze inedite ed eccezionali! Raro è poter ritrovare a distanza di secoli materiali cartacei originali e ben conservati. Qui sono publicati anche il originale.
Un lavoro paziente, che riempe il vuoto che la storiografia piacentina non aveva ancora colmato.
Pochissimi i lavori sul santo Corrado negli ultimi decenni, sporadici e brevi.
Sebbene a Noto da tantissimi anni, (da secoli), fior di Studi si sono succeduti a raccontare della Vita del santo eremita in quel periodo che lo vide a Noto.
Ora anche Piacenza si avvale di questi studi esemplari che umiti a quelli degli amici di Noto possono dare forma e vita al periodo piacentino della vita di san Corrado.

Per approfondire

  • visita www.araldosancorrado.org
  • Questo Blog e' un prodotto amatoriale e non editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7 marzo 2001
  • Segnalate i vostri commenti, suggerimenti, idee
  • Usate liberamente foto e testi ricordando di segnalare il sito da dove proviene il materiale
  • L'Araldo di San Corrado è il Collegamento Devozionale Italiano dei Devoti e Fedeli del Santo piacentino morto a Noto il 19 febbraio 1351 e nato in Calendasco (Piacenza) nel 1290
  • San Corrado Confalonieri è stato un penitente, terziario francescano, vissuto da eremita in Noto, nella Valle dei Tre Pizzoni dentro ad una grotta